CHI PUO’ ESSERE SOCIO DELLA COMAB (ARTICOLO 5 DELLO STATUTO)

Possono essere soci cooperatori i coltivatori diretti, gli imprenditori e i produttori agricoli in qualunque forma costituiti operanti nelle province di Brescia, Mantova, Cremona e Verona nonché gli organismi associativi del mondo agricolo e le società cooperative che operano nel settore agricolo.

COME ASSOCIARSI (ARTICOLO 16 DELLO STATUTO)

Chi intende essere ammesso come socio dovrà presentare al Consiglio di Amministrazione domanda scritta che dovrà contenere, se trattasi di persona fisica:

  • l’indicazione del nome, cognome, residenza, data e luogo di nascita;
  • la categoria dei soci a cui chiede di essere iscritto;
  • per il socio cooperatore i requisiti previsti dal precedente articolo 5, con particolare riferimento:
    1. all’ubicazione della azienda agricola o del fondo agricolo,
    2. alla complessiva superficie lavorata della azienda agricola o del fondo agricolo al momento della presentazione della domanda
    3. al tipo e alla dimensione dell’allevamento al momento della presentazione della domanda;
  • l’ammontare del capitale che propone di sottoscrivere tenuto conto di quanto previsto dal successivo articolo 17;
  • la dichiarazione di conoscere ed accettare integralmente il presente statuto e di attenersi alle deliberazioni legalmente adottate dagli organi sociali;
  • copia del certificato di attribuzione della partita I.V.A

Se trattasi di società, associazioni od enti, oltre a quanto previsto nei precedenti punti b-c-d-e-f, relativi alle persone fisiche, la domanda di ammissione dovrà altresì contenere:

  • la ragione sociale o la denominazione, la forma giuridica e la sede legale;
  • l’organo sociale che ha autorizzato la domanda e la relativa deliberazione;
  • la qualità della persona che sottoscrive la domanda.

Il Consiglio di Amministrazione, accertata l’esistenza dei requisiti di cui al precedente art. 5 , delibera sulla domanda secondo criteri non discriminatori, coerenti con lo scopo mutualistico e l’attività economica svolta.

QUANTO COSTA (RIFERIMENTO ALL’ARTICOLO 17 DELLO STATUTO)

Una volta soltanto, all’atto dell’adesione della domanda da parte del Consiglio di Amministrazione, le aziende agricole con superficie aziendale inferiore o uguale a 30 ettari devono sottoscrivere 3 azioni del valore di 25 euro, quelle con superficie aziendale superiore a 30 ettari devono sottoscrivere 6 azioni del valore di 25 euro.